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Referendum Abrogativo del 17 Aprile 2016 Referendum Abrogativo del 17 Aprile 2016
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Comune di Aidone

Data pubblicazione:10/04/2016  
  REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016

Domenica 17 aprile, dalle ore 7 alle ore 23, si vota per il referendum abrogativo che ha la seguente denominazione:
"Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento".


Come si vota?
Possono votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per il referendum.
L'elettore deve esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. 
All'elettore viene consegnata una scheda con il seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?»
Se si vota SI si chiede di cancellare la parte indicata.
Se si vota NO si chiede di mantenere la legge così com'è.



Esercizio del voto per corrispondenza
Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero , nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52). Chi intende partecipare al voto dovra' far pervenire AL COMUNE d'iscrizione nelle liste elettorali "entro dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una OPZIONE valida per n'unica consultazione.


Voto assistito
L’elettore in grado di recarsi al seggio elettorale ma fisicamente impossibilitato ad esprimere il voto autonomamente può farsi assistere, nell'operazione di voto, da persona di sua fiducia; sulla tessera elettorale dell’accompagnatore dovrà essere annotato l’assolvimento di questa funzione e dovrà quindi essere apposto, nello spazio destinato alla certificazione del voto, la data e la scritta "accompagnatore".
Per accedere al voto assistito, l’elettore deve produrre all’ufficio elettorale la certificazione, rilasciata dal medico competente dell’Asl, che l’impedimento è di natura permanente o, nel caso degli elettori non vedenti, il libretto di pensione in cui sia indicata la categoria "ciechi civili"; inoltre deve richiedere l’apposizione sulla tessera elettorale del timbro "ADV" (Diritto Voto Assistito).


Voto domiciliare
Dal 2006, gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento da casa risulti impossibile, possono esprimere il voto nel proprio domicilio, presso l’abitazione di residenza o presso l’abitazione in cui dimorano per motivi di assistenza. La legge estende il diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili (art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

 
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